MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

CODICE DI CONDOTTA DELL’ASD JUDO KUROKI

 

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Premessa

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto in ottemperanza all’articolo 16 comma II^ del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, e secondo le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, con lo scopo di: promuovere e creare una cultura ed un ambiente inclusivo in grado di assicurare la massima dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare dei minori, alla pratica sportiva;  garantire l’uguaglianza e l’equità di trattamento; valorizzare le diversità; tutelare l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati, minori e non, favorendo il loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale; prevenire ogni tipo di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva viene adottato su delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere aggiornato attraverso l’adeguamento alle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida o a eventuali ulteriori disposizioni emanate dal CONI o alle raccomandazioni del Safeguarding Officer Federale sulle politiche del Safeguarding e, in ogni caso, con cadenza almeno quadriennale.

 

Finalità

Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito della ASD JUDO KUROKI (di seguito “Associazione”).

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIJLKAM (di seguito “Federazione”) attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell’Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

  1. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
  2. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza, l’equità, e valorizzino le diversità;
  3. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
  4. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla Federazione volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
  5. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  6. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  7. incentivare la partecipazione dei componenti dell’Associazione alle iniziative organizzate nell’ambito delle politiche di Safeguarding;
  8. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell’Associazione.

 

Destinatari

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

  1. tutti i tesserati dell’Associazione
  2. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’Associazione;
  3. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’Associazione.

Diritti fondamentali dei tesserati

Tutti i tesserati e le tesserate hanno il diritto ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo e alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198). Tali diritti, inoltre, devono essere garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Costituisce un dovere di chiunque prenda parte con qualsiasi funzione, titolo o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, rispettare le disposizioni e le prescrizioni poste a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate. Tutti gli operatori ed i collaboratori sportivi sono tenuti a conoscere il contenuto del presente modello organizzativo e di condotta, il codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

 

Condotte vietate

Ai Destinatari del presente documento e, quindi, chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva dell’Associazione, o ad altra attività connessa o collegata anche indirettamente alla prima, sono rigorosamente vietate condotte di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati.

Si considerano condotte di abuso, violenza e discriminazione rigorosamente vietate le seguenti fattispecie:

  1. abuso psicologico”, da intendersi come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
  2. abuso fisico”, da intendersi come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  3. molestia sessuale”, da intendersi come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti gravi imbarazzo, noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  4. abuso sessuale”, da intendersi qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
  5. negligenza”, da intendersi come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
  6. incuria”, da intendersi come la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
  7. abuso di matrice religiosa”, da intendersi come l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
  8. bullismo, cyberbullismo”, da intendersi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
  9. comportamenti discriminatori”, da intendersi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

In ogni caso, sono assolutamente vietate tutte le condotte che abbiano un effetto discriminatorio circa la razza, regione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.

 

Tutti i Destinatari del presente documento devono astenersi dal compiere, e devono concorrere con le proprie condotte a prevenire e a contrastare, le fattispecie sopra descritte in ogni contesto ritenuto sensibile al rischio quali: l’organizzazione ed effettuazione delle sessioni di allenamento e dell’utilizzo della palestra e degli spogliatoi; l’organizzazione ed effettuazione delle trasferte; l’organizzazione ed effettuazione dei ritiri; l’organizzazione ed effettuazione delle gare; l’organizzazione e somministrazione di trattamenti e/o prestazioni sanitarie.

Prevenzione e gestione del rischio

 

L’Associazione garantisce il diritto fondamentale di tutti i tesserati di essere trattati con rispetto e dignità nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e da ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Per l’Associazione, infatti, il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente primario anche rispetto al risultato sportivo, tanto che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività federale è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

 

L’Associazione, al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione ha adottato le seguenti procedure di safeguarding:

  1. Controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti e altri soggetti a contatto con gli atleti. Al momento dell’instaurazione del rapporto l’Associazione richiede l’esibizione del Casellario Giudiziale e del Casellario dei Carichi Pendenti. Successivamente, l’esibizione di questi documenti potrà essere sostituita dalla relativa autocertificazione.
  2. Regole di condotta: tutti i Destinatari del presente documento devono, in ogni contesto ritenuto sensibile al rischio, in particolare durante l’organizzazione e l’effettuazione degli allenamenti, delle trasferte, dei ritiri, delle competizioni con particolare attenzione anche alle modalità di utilizzo degli spazi e degli spogliatoi, improntare il proprio comportamento alle seguenti buone pratiche:
    1. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
    2. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
    3. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale o, in caso di pregiudizio e ricorrendone i presupposti, alle autorità competenti;
    4. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
    5. programmare turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc.
    6. segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse
    7. confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
    8. attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
    9. utilizzare un linguaggio appropriato e evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
    10. prevenire, durante gli allenamenti, manifestazioni e gare, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti (condotte vietate) con azioni di sensibilizzazione e controllo quali organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva; porre attenzione, in occasione delle trasferte in Italia e all’estero, a soluzioni logistiche (sistemazione in hotel, spostamenti della squadra e in generale rapporti tra atleti e tecnici al di fuori dell’allenamento e delle singole competizioni “fuori casa”) atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
    11. ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;
    12. porre attenzione, in occasione delle visite mediche, a soluzioni e modalità di svolgimento atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, preferendo, ove possibile, l’esecuzione della visita del minore alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale;
    13. prevedere spogliatoi e servizi igienici separati tra tecnici ed atleti e tra tecnici e atleti di sesso diverso.
    14. spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
  3. Divieti:
    1. è fatto espresso divieto per allenatori e staff, sia in allenamento che in trasferta, di condividere con gli atleti bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi riservati salvo ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva.
    2. è sempre fatto divieto, durante le sessioni di allenamento o di prova, di accedere agli spogliatoi da parte di utenti esterni o genitori o accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli otto anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
    3. è vietato fare riprese o fotografie all’interno degli spogliatoi o comunque negli spazi diversi dall’area di gioco di atleti contro la loro volontà, di persone nude o parzialmente vestite. In ogni caso è vietata la pubblicazione o diffusione delle immagini o video, salvo l’inoltro privato tra le persone riprese.

 

Codice di condotta

a) Doveri e obblighi dei tesserati

Tutti i tesserati devono:

  1. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
  2. astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
  3. garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
  4. impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
  5. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
  6. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
  7. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
  8. collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
  9. segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

b) Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Dirigenti sportivi e tecnici devono:

  1. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  2. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
  3. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
  4. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori e astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
  5. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  6. predisporre, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  7. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  8. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, segnalando la situazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  9. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  10. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  11. sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  12. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  13. astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati. L’utilizzo di immagini o video dei tesserati minori a fini pubblicitari deve essere previamente concordato ed autorizzato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
  14. segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

c) Doveri e obblighi degli atleti

Gli atleti devono:

  1. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco e mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
  2. comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
  3. comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
  4. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
  5. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
  6. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
  7. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
  8. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
  9. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  10. segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio

 

 

Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Al fine di tutelare i minori ed i tesserati in genere, anche con lo scopo di prevenire i comportamenti rilevanti, è fatto obbligo di nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della nominato dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, sia minori che non, ed in generale di tutti i tesserati.

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è un soggetto autonomo, possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.

Dovrà essere opportunamente formato, partecipando ai corsi e seminari formativi organizzati dalla federazione di appartenenza o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, cui è affiliato il sodalizio.

Ai fini della nomina, la persona prescelta produrrà il certificato del casellario giudiziale

 

 

Compiti e doveri del Responsabile Safeguarding

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della “safeguarding policy”, svolge i seguenti compiti e funzioni:

  1. vigila sulla corretta adozione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi e dei codici di condotta da parte della Associazione;
  2. è tenuto a sensibilizzare tutti i membri della Associazione circa le questioni relative alla safeguarding policy;
  3. è il destinatario di eventuali segnalazioni relative a comportamenti rilevanti da parte di qualsiasi membro della Associazione, potendo, in ogni caso, procedere autonomamente svolgendo attività ispettiva ed audizioni;
  4. stabilisce le modalità di massima pubblicizzazione dei canali di comunicazione predisposti in favore di tutti i membri dell’Associazione per consentire la segnalazione riservata degli eventuali casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
  5. collabora fattivamente con tutte le competenti Autorità competenti (Safeguarding Office, Procura Sportiva, Autorità Giudiziaria);
  6. garantisce la completa confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute in merito ad eventuali casi di abuso o maltrattamento, con l’obbligo di trattare tutti i dati sensibili nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, secondo la normativa vigente.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo o di Amministrazione ha la facoltà di sospendere o rimuovere il responsabile della safeguarding, non in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti per la carica o per la violazione della safeguarding policy del sodalizio.

 

Segnalazione dei comportamenti lesivi

Nel caso si verifichino presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze nei confronti di altri tesserati, minorenni e non, e ne viene acquisita notizia, deve esserne fornita tempestiva segnalazione al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o responsabile della “safeguarding” con tutti i mezzi possibili.

La presente procedura, inoltre, è applicabile anche per la segnalazione di presunte violazioni al presente modello.

A tal fine, l’Associazione ha attivato una casella di posta elettronica, dedicata alle segnalazioni di qualsiasi comportamento che possa essere ritenuto dal denunciante rilevante o presuntivamente rilevante.

L’indirizzo e-mail della casella di posta elettronica dedicata al “safeguarding” è: safeguarding@pec

Le segnalazioni verranno gestite autonomamente dal Responsabile Safeguarding per l’esecuzione del proprio incarico.

Nel caso in cui pervenissero, con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto, e-mail associativa o dei dirigenti, posta ordinaria, etc…), segnalazioni di comportamenti lesivi o presunti tali, se ne dovrà fornire immediata notizia al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” che provvederà alla immediata attivazione delle procedure per l’opportuno trattamento della notizia.

Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy”, espletate le attività di accertamento e di indagine, di cui ne comunicherà l’esito agli organi direttivi della Associazione per l’eventuale adozione degli opportuni provvedimenti e l’applicazione delle sanzioni disciplinari, potrà procedere ad inviare la segnalazione della notizia appresa al “safeguarding office” della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di riferimento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.

In ogni caso, in presenza di gravi e conclamati comportamenti lesivi, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” e gli organi direttivi della Associazione dovranno notificare i fatti di cui sono venuti a conoscenza alla competente Autorità Giudiziaria.

Le segnalazioni pervenute dovranno essere gestite con la massima riservatezza, sia dal responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o della “safeguarding policy” che da chiunque ne fosse venuto a conoscenza (tecnici – dirigenti – tesserati), in modo tale da assicurare e tutelare la completa privacy del segnalatore e del segnalato.

E’, inoltre, fatto obbligo a tutti i membri della Associazione di astenersi dall’attuare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

  1. presentato una denuncia o una segnalazione;
  2. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  3. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  4. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  5. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding

Oggetto di segnalazione

Le fattispecie oggetto di segnalazione sono

  1. presunte violazioni del presente Modello, dei principi, delle regole e delle policy in esso previste;
  2. presunti abusi, violenze e discriminazioni.

Forma e contenuti minimi della Segnalazione

Obiettivo del presente documento è consentire ed incentivare l’utilizzo della Segnalazione, pertanto, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella Segnalazione medesima sono:

  1. una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: luogo, condotta, circostanze etc.);
  2. qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo) che consenta un’agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento contrario al Modello.

Il Segnalante potrà indicare le proprie generalità, eventualmente con richiesta di anonimato. Sono comunque consentite segnalazioni anche in forma anonima.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

  1. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  2. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il Segnalante potrà inoltre allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

 

Esclusioni: le segnalazioni vietate

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone coinvolte.

È vietato in particolare:

  1. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
  2.  l’invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
  3.  l’invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
  4.  l’invio di Segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile, in conformità al Codice Disciplinare, l’invio di segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che nei casi di invio di segnalazioni vietate la riservatezza dell’identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla Società non saranno garantite.

Nello specifico, pertanto, il Segnalante deve essere consapevole che:

  1. le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante stesso sa essere false o infondate e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare pregiudizio al Segnalato;
  2. la segnalazione non garantisce alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
  3. rimane impregiudicata l’eventuale responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate con dolo o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche  e/o  effettuate  al  solo  scopo  di danneggiare il Segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione della presente Procedura sono passibili di sanzioni disciplinari;
  4. la lamentela personale, le rivendicazioni rientranti in rapporti di lavoro o che investono la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o colleghi non possono formare oggetto di segnalazione.

 

 

Obblighi informativi

Il presente documento è affisso, con ampia visibilità e facilità di accesso, presso la sede della Associazione, nonché, presso eventuali ulteriori sedi ove si svolgesse l’attività istituzionale; è pubblicato sulla homepage del sito istituzionale dell’Associazione (https://www.judokuroki.it); è comunicato al Safeguarding Office della Federazione; comunicato, all’atto del tesseramento, a tutti i tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, unitamente alla consegna dei moduli predisposti per formulare le segnalazioni; comunicato, sia in fase di adozione che di modifica, a mezzo posta elettronica, a tutti i soci, tesserati, collaboratori e volontari, previa loro indicazione dell’esatto indirizzo e-mail personale ove voler ricevere le comunicazioni.

L’Associazione inoltre fornirà tempestivamente ogni utile informazione rilevante al proprio responsabile nominato contro abusi, violenze e discriminazioni, a voce o all’indirizzo di posta elettronica dedicato.

-L’Associazione adotterà e renderà pubblica ogni utile iniziativa volta a diffondere e pubblicizzare, anche tramite specifico materiale informativo, presso i propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, anche tramite specifico materiale informativo, tutte le opportune procedure per:

  • la segnalazione dei comportamenti lesivi;
  • la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché, alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
  • la sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L’Associazione, inoltre, fornirà ai propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti adeguata informativa circa le specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

Infine, verrà fornita ai propri tesserati o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti comunicazione ed ampia diffusione alle politiche di safeguarding adottata dall’Associazione.

 

Canali di segnalazione

La Segnalazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  1. casella di posta elettronica riservata, in via esclusiva, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni    [email protected]  (questa casella di posta elettronica è in grado di ricevere sia PEC che normali email)
  2. lettera riservata inviata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione c/o BTL srl Via Piave 27 – 33100 Udine
  3. segnalazione orale da parte del minore direttamente al Responsabile.

 

I canali di cui la Società si è dotata garantiscono l’impossibilità di accesso alla Segnalazione e all’identità stessa del Segnalante da parte del Segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall’organizzazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

 

Sanzioni

L’attività di indagine eseguita dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, oltre ad essere finalizzata alla tutela delle persone che siano state eventuali vittime di abusi, violenze e discriminazioni (cd. comportamenti rilevanti), ha come scopo l’accertamento e la punizione delle condotte disciplinarmente sanzionabili da parte di coloro che abbiano violato, colposamente o intenzionalmente, le prescrizioni del presente modello organizzativo, nonché, del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione con lo stesso integrato.

La violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante sono definiti illeciti disciplinari.  L’applicazione   delle sanzioni è proporzionata alla gravità della violazione del presente documento e all’età delle persone coinvolte.

 

Condotte sanzionabili

A tal fine, sono ritenute sanzionabili le seguenti condotte, commissione ed omissive, costituenti illeciti disciplinari, salvo altre:

  1. l’omessa attuazione colposa delle misure indicate nel presente modello organizzativo e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato;
  2. la violazione dolosa (intenzionale) delle misure indicate nel presente modello organizzativo, con particolare riguardo ai comportamenti rilevanti di cui al punti 3.1, e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ad esso integrato, tale da compromettere insanabilmente il rapporto di fiducia tra l’agente e l’Associazione, in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  3. la violazione, colposa o dolosa, delle misure poste a tutela del segnalante;
  4. gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  5. l’effettuazione, con colpa grave o dolo, di segnalazioni false o manifestamente infondate;
  6. la violazione degli obblighi di segnalazione o informazione nei confronti dell’Associazione, rispetto a notizie concernenti casi di abusi, violenze e discriminazioni;
  7. la violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello organizzativo;
  8. omessa applicazione del presente sistema disciplinare. sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili variano di genere ed intensità sulla base della natura del rapporto intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione; dovendosi tenere conto della rilevanza e della gravità della violazione o della omissione commessa, in relazione al ruolo e dalla responsabilità rivestita.

Nell’attività di indagine necessaria all’applicazione di una sanzione disciplinare, si dovrà verificare:

  1. se l’autore abbia commesso la violazione o l’omissione con colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza dei regolamenti) o dolo (intenzionalità);
  2. se fosse eventualmente recidivo, avendo in precedenza posto in essere altre violazioni dello stesso o di diverso genere;
  3. la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che abbiano caratterizzato la commissione della violazione o dell’omissione;
  4. la posizione funzionale dell’autore della violazione o dell’omissione in seno all’Associazione;
  5. eventuale concorso di altri soggetti nella commissione della violazione o dell’omissione;
  6. la gravità del pericolo creato e l’entità dell’eventuale danno prodotto.
  1. All’esito della valutazione eseguita sulla base dei predetti criteri, si determinerà la sanzione disciplinare da comminare al suo autore, distinte sulla base del rapporto intercorrente con la Associazione.

 

Sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei collaboratori retribuiti

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, che si siano resi responsabili di illeciti disciplinari riconducibili al presente modello organizzativo, potranno essere comminate le sanzioni come stabilito dal Regolamento di Giustizia Federale. Scelta ed intensità delle sanzioni sarà direttamente proporzionale alla natura e dalla gravità della violazione commessa:

  1. Richiamo verbale
  2. Ammonizione scritta
  3. Multa
  4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
  5. Risoluzione del contratto

 

 

 

Volontari

Nei confronti dei volontari, che si siano resi responsabili di illeciti disciplinari riconducibili al presente modello organizzativo, potranno essere comminate, per gli stessi motivi, le medesime sanzioni comminabili al collaboratore retribuito, la cui scelta ed intensità sarà direttamente proporzionale alla natura e dalla gravità della violazione commessa:

  1. Richiamo verbale
  2. Ammonizione scritta
  3. Allontanamento dalle strutture di allenamento e gara
  4. Risoluzione del rapporto di volontariato (nel caso in cui il volontario fosse anche socio dell’Associazione, se ne delibererebbe l’esclusione dello stesso dal sodalizio).

 

 

 Garanzie supplementari e sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati minorenni

 

Ferma restando l’attuazione i principi del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo e le richieste difensive, il segnalato minorenne sarà sempre assistito da uno o entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, soggetti ai quali andranno destinate tutte le comunicazioni che lo riguardano.

Ogni attività che presuppone la presenza del minorenne deve essere svolta con specifico riguardo alla tutela delle sue esigenze psicofisiche e con spirito pedagogico.

Le sanzioni per gli atleti minorenni sono, in via di progressiva afflittività, esclusivamente:

  1. il rimprovero orale
  2. il richiamo scritto
  3. L’esclusione dalle gare ufficiali o amichevoli

 

Il segnalato minorenne, entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione, può chiedere la sospensione del procedimento offrendosi di svolgere attività di volontariato a favore dell’Associazione da concordarsi con il Responsabile Safeguarding per un periodo non superiore a un mese